- la dissipazione: consiste nella distruzione giuridica della ricchezza, potendosi identificare con lo sperpero ingiustificato attuato mediante atti a titolo gratuito, a titolo oneroso o atti di adempimento advert obbligazioni naturali. e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale. Posto ciò ma https://httpswwwavvocatopenalista22086.ltfblog.com/27930653/avvocato-esperto-in-bancarotta-an-overview